Foia, perché è ancora teorico il nuovo diritto dei cittadini

gen 16, 2017 0 comments
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Di Morena Ragone, giurista, Stati Generali dell'Innovazione
E così, il 23 dicembre è arrivato e passato, e con esso la “rivoluzione epocale” del FOIA.
Dall’anti-vigilia di Natale è possibile, quindi, esercitare effettivamente anche il nuovo diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione, come previsto dall’art. 5, comma 2 del riformato D. Lgs. n. 33/2013.
Ma è davvero così?
Più in teoria che in pratica, al momento, perché se è vero che chiunque può inoltrare le richieste di accesso alle P.A. detentrici delle informazioni richieste - indirizzandole all’URP o direttamente all'ufficio, se noto - in concreto ci sono alcuni scogli non ancora superati.
Un diritto quindi, che è insieme teorico ed effettivo: sovrapposizione normativa, mancanza di un vero “prontuario”, efficace e di immediata applicazione, scomparsa di numerosi obblighi di pubblicazione (pre)vigenti hanno, di fatto, depotenziato l’innovatività del decreto.

La sovrapposizione normativa
Sin dalla circolazione delle prime bozze, ho spesso evidenziato la difficoltà del relazionarsi ad una normativa che ha creato tre diverse figure di accesso: agli atti, disciplinato dalla legge n. 241/90 e non toccato dalla riforma; civico, introdotto dal previgente art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013; generalizzato, introdotto dalla novella del D. Lgs. n. 97/2016.
Tre tipologie, tre procedure, tre differenti motivazioni.
Soprattutto all’inizio - quanto durerà, l’inizio? - sarà difficile districarsi tra la pluralità di richieste e le molteplici eccezioni previste.

Mancanza di un prontuario per le P.A.
Nell’idea di tutti, Le Linee Guida Anac sugli obblighi di pubblicazione - e, ancor di più quelle sulle eccezioni allaccessogeneralizzato - avrebbero dovuto essere un vero e proprio vademecum, ad uso e consumo delle PA, soprattutto di quelle che, per dimensioni e risorse, non possono in alcun modo dotarsi delle professionalità adeguate auspicate dall’Autorità. Si rivelano, invece, delle “prime indicazioni”, utili ma niente affatto esaustive, rimettendo, per l’accesso generalizzato, ad una valutazione “caso per caso” che non tutti sono e saranno in grado di fare.

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